Affitti e canoni
Negli ultimi anni, anche a casa dell’andamento incerto dell’economia, si sono moltiplicate le richieste di sfratto dovute al mancato pagamento del canone.
Molti proprietari di immobili, non incassando l’affitto, decidono di rivolgersi alla giustizia, con tempi e modalità non sempre chiari e rapidi. Lo sfratto per morosità è un procedimento previsto dal Codice di procedura civile, e in particolare dall’art. 658.
Le condizioni per procedere alla richiesta sono due: le parti devono aver sottoscritto un regolare contratto di locazione e deve essere dimostrata la morosità.
Il locatore che non ha incassato l’affitto invia, per raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, una lettera di diffida al conduttore, invitandolo a saldare entro un termine ultimo, pena l’avvio dell’azione legale. Il conduttore può regolarizzare la morosità, presentarsi all’udienza e opporsi allo sfratto o chiedere il cosiddetto “termine di grazia” entro il quale versare i canoni arretrati. L’eventuale ordinanza di sfratto emessa dal giudice obbliga il conduttore insolvente a liberare l’immobile entro una determinata data. Se ciò non avviene si procede all’esecuzione forzata, con l’ufficiale giudiziario che intima al debitore di lasciare l’appartamento, anche ricorrendo alla forza pubblica.