Quali sono le difformità edilizie non rilevanti?

Quali sono le difformità edilizie non rilevanti?

Un immobile può presentare delle difformità edilizie a causa di interventi effettuati senza autorizzazione. In tali casi, la conseguenza della mancanza del titolo abilitativo può causare la nullità dell’atto di compravendita già stipulato, la necessità di una richiesta di sanatoria o il pagamento di una sanzione amministrativa. Non tutte le difformità, però, sono da considerarsi degli abusi. Vediamo che cosa si intende per difformità edilizia e quali sono quelle considerate non rilevanti tramite un articolo di Immobiliare.it News.

La difformità edilizia si ha quando viene effettuato un intervento di costruzione, modifica o ristrutturazione su un immobile senza il previo ottenimento del permesso di costruire, senza l’autorizzazione del Comune o la comunicazione a esso, o in difformità rispetto al progetto depositato. Pertanto, essa è sinonimo di abuso edilizio e si configura come una differenza tra ciò che viene autorizzato e ciò che viene costruito. Vi sono diversi tipi di difformità edilizia, tra cui si possono ricordare i principali:

  • opere eseguite prima dell’ottenimento del titolo abilitativo o dopo il suo annullamento;
  • opere che presentano caratteristiche che sono completamente diverse da quanto autorizzato;
  • interventi che sono conformi soltanto in parte alle prescrizioni del titolo abilitativo.

Quali sono le difformità edilizie non rilevanti

Esistono anche delle difformità edilizie definite non rilevanti. Sono quelle in cui l’inottemperanza dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non comporta una violazione edilizia, a patto che sia contenuta entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Si tratta, quindi, di differenze talmente minime da non poter essere definite come illecito o abuso edilizio, e non necessitano di nessuna procedura di sanatoria. Motivo per cui, in caso di compravendita, non occorre allegare all’atto di rogito alcuna documentazione a riguardo.